Esonero contributi settore agrituristico, vitivinicolo e birra
Esonero contributi settore vitivinicolo, agrituristico e birra. Come CNA Agroalimentare avevamo chiesto sostegno reale alle imprese che in questi due anni hanno visto ridurre i propri fatturati per l’epidemia e per la diminuzione dei flussi turistici. L’INPS finalmente pubblica una nota dove chiarisce le modalità operative di richiesta per l’esonero contributivo riservato alle filiere dei settori agrituristico, vitivinicolo e della birra con l’art. 70 del DL 73 2021 Sostegni bis. Si tratta del messaggio 1216 del 16 marzo 2022 che illustra in dettaglio anche le modalità di esposizione dell’esonero nei flussi uniemens, che potrà avvenire dal periodo di competenza maggio 2022.
Con la circolare 156 del 21 ottobre 2021 l’INPS aveva fornito le istruzioni generali su:
- Soggetti beneficiari;
- misura dell’esonero, esclusioni e risorse stanziate;
- compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
Esonero contributivo febbraio 2021 a chi e quanto spetta
Come CNA Agroalimentare Veneto segnaliamo che l’esonero riguarda datori di lavoro e lavoratori autonomi del settore agricolo contraddistinti dai seguenti codici ATECO:
- 01.21.00 Coltivazione di uva
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 11.05 Produzione di birra
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
L’agevolazione è riconosciuta nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni spettanti nel periodo di riferimento ovvero:
- Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021;
- per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021.
Restano dovuti invece premi e contributi dovuti all’INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero. Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti del dovuto.
L’esonero in esame è subordinato alle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Esonero contributivo febbraio 2021: domande dal 27 marzo al 26 aprile
Il messaggio 1216 giunge dopo la conferma della UE dell’applicabilità delle nuove soglie di massimale di aiuti di stato al settore agricolo, informa che il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà disponibile:
- per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”);
- per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”;
- dal 17 marzo 2022, sia per la visualizzazione sia per la predisposizione delle bozze di domande.
Solo dal 27 marzo 2022 il modulo potrà essere convalidato e inviato.
Il termine di presentazione della domanda è il 26 aprile 2022, fermo restando il limite delle risorse disponibili pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021. Fa fede quindi per l’erogazione l’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda.
Aggiornamento al 28.03.2022. Con successiva comunicazione, l’Inps ha disposto che “Tenuto conto delle difficoltà di ordine tecnico rilevate, la data di inizio per l’invio della domanda telematica è differita alle ore 9.00 del 4 aprile 2022. Le domande potranno, quindi, essere inviate dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 alle ore 23.59 del 4 maggio 2022“.
Nuovi massimali aiuti di stato
Nel messaggio l’INPS evidenzia che, a seguito della sesta modifica al Quadro Temporaneo, la Commissione europea ha prorogato la concessione degli aiuti temporanei al 30 giugno 2022 e ha aumentato il massimale come segue:
Sezione 3.1
- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
Sezione 3.12
- 12 milioni di euro per impresa.
In sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero oggetto della domanda ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo richiesto.