Decreto pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, in vigore dal 15 dicembre

Il prossimo 15 dicembre entrerà in vigore il decreto legislativo n. 198 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in attuazione della direttiva europea 2019/633.

Data l’importanza che riveste questo decreto, che ha impegnato la nostra Associazione prima in sede europea a Bruxelles e poi a livello parlamentare nel nostro Paese, crediamo opportuno organizzare degli incontri sul territorio per far conoscere la portata di questo provvedimento alle nostre imprese. Anche e soprattutto in considerazione dei rapporti sempre più difficili con la GDO, che solo per fare un esempio di questo ultimo periodo, non riconosce gli aumenti delle materie prime che le nostre imprese stanno subendo per dinamiche internazionali e non solo.

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Il decreto pratiche commerciali sleali in pillole

  • pratiche commerciali vietate, quelle contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte;
  • razionalizzazione e rafforzamento del quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto a queste pratiche;
  • tali disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti;
  • non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori;
  • i contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale; 
  • devono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto e le modalità di consegna e di pagamento. L’obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti. La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata. Non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio;
  • termini per il versamento del corrispettivo da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari: per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine non può superare i 30 giorni dal termine del periodo di consegna. Per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i 60 giorni dal termine della consegna.
    Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.

Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, il Decreto Legislativo indica espressamente quali sono le pratiche commerciali sleali vietate.

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