Decreto Infrastrutture approvato, per l’Autotrasporto merci il Bonus Patente
Autotrasporto e Bonus Patente. Il contributo è pari a 1.000 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, e comunque non superiore al 50% dell’importo di tali spese, ed è concesso:
– ai giovani fino al 35° anno d’età;
– ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati,
nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, e nei limiti delle risorse di 1 milione di euro per l’anno 2022.
Lo ha previsto il disegno di legge di conversione del DL 121/2021 (Decreto Infrastrutture) recante “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”, approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 4 novembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale 267 del 09 novembre 2021 vedasi in calce alla presente).
Ai fini della concessione del contributo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi.
Requisiti per richiedere il bonus patente
In sintesi il bonus patente, concesso a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, è riconosciuto:
– ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età
– ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali,
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso, queste saranno definite da un decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge (comma 5- ter).
Infine, in deroga a quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neo-assunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.
La disposizione approvata consente, in deroga alla normativa vigente – che prevede come gli autocarri siano destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse (ex art. 54, co. 1, lett. d), del Codice della Strada) -, che a bordo degli autocarri sia presente, oltre alle persone addette all’uso, anche un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi (comma 5-quinquies dell’art. 1 del presente decreto).
GAZZETTA UFFICIALE n. 267 del 9 novembre 2021 |
LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (Entrata in vigore: 10/11/2021) Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 |