Dal 1° al 31 gennaio 2022 domanda per il rimborso accise 4° trimestre 2021

Nel portale online dell’ADM, Agenzia delle accise, dogane e monopoli, sono stati pubblicati i documenti e il software necessari alle aziende di autotrasporto (CNA Fita segnala di fare attenzione perchè i settori interessati sono sia il trasporto delle merci che delle persone: vedasi la documentazione scaricabile dal link che segue) per chiedere il rimborso accise al 4° trimestre del 2021, relativo alle spese in carburante sostenute dalle aziende di trasporto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 per i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto dotati di motorizzazione Euro V o superiore:

https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2021

La domanda potrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede dell’impresa di autotrasporto. Le accise sul gasolio per autotrazione potranno essere recuperate solamente dai veicoli appartenenti alle classi ecologiche Euro V o superiore. Per quanto attiene l’importo rimborsabile ricordiamo che sono confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e che all’indirizzo internet Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2021 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD–rom, DVD, Pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Si rammenta la soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso.