Covid-19, nuova ordinanza della Regione del Veneto

La Regione del Veneto ha emanato una nuova ordinanza in vigore dal 7 al 31 luglio per il contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. Ecco le principali novità che CNA segnala.

Obbligo da isolamento fiduciario

E’ stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:

1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;

2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;

3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi

centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;

Isolamento in strutture extrabitative

L’Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione al numero dei conviventi nell’abitazione, può disporre l’effettuazione dell’isolamento presso strutture alternative individuate dall’Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell’interessato.

Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per esigenze lavorative

Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.

La prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Ulss.

Il datore di lavoro provvede ad assolvere all’obbligo di cui sopra contattando l’azienda Ulss di riferimento e riammette, temporanemente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone.

E’ vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario;

Rifiuto di ricovero

I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell’esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale.

Sanzioni

Nel caso di violazione dell’articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un’uscita dal luogo dell’isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000.

In caso di violazione dell’articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell’azienda.

(Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall’art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall’art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000).

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