Cosmetici: dal 1° settembre 2025 scatta il divieto per oltre 20 nuove sostanze CMR

Divieto sostanze CMR. Il Regolamento (UE) 2025/877, recentemente pubblicato, introduce un’importante modifica all’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. La novità riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), il cui utilizzo nei cosmetici sarà vietato a partire dal 1° settembre 2025.

Questa decisione segna un passaggio cruciale per la tutela della salute dei consumatori e impatta in modo diretto le imprese del settore benessere ed estetica.

Cosa prevede il nuovo regolamento europeo

Dal 1° settembre 2025 sarà vietata l’immissione sul mercato e l’uso di cosmetici contenenti sostanze classificate come CMR. Il divieto si applicherà a tutti i prodotti, anche a quelli già acquistati prima dell’entrata in vigore, indipendentemente dalla data di scadenza riportata in etichetta.

L’elenco aggiornato comprende oltre 20 nuove sostanze vietate, alcune delle quali ampiamente utilizzate fino a oggi in prodotti di largo consumo. Tra le più rilevanti troviamo:

  • Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide: componente comune nei gel UV per unghie.
  • Tetrabromobisfenolo A.
  • Transfluthrin.
  • Altre sostanze, elencate con nome INCI e codice CAS nell’allegato al Regolamento (UE) 2025/877.

Impatti per imprese e professionisti del settore

Dal momento dell’entrata in vigore del divieto:

  • Non sarà più possibile acquistare, vendere o distribuire cosmetici contenenti le sostanze vietate.
  • Sarà vietato il loro utilizzo nei trattamenti estetici e in qualsiasi servizio alla clientela.
  • I prodotti non conformi non potranno essere utilizzati neanche se già in possesso delle imprese.

Questo implica la necessità di una gestione accurata delle scorte e dei rapporti con i fornitori per evitare rischi legali, sanzioni e sprechi.

Come adeguarsi al Regolamento (UE) 2025/877

Per garantire la conformità normativa, CNA Benessere e Sanità consiglia alle imprese di:

  1. Controllare l’INCI di tutti i cosmetici prima di ogni nuovo acquisto.
  2. Richiedere una dichiarazione di conformità ai fornitori.
  3. Interrompere l’acquisto di prodotti contenenti le sostanze vietate.
  4. Non utilizzare i cosmetici oltre il 31 agosto 2025.
  5. Smaltire correttamente le rimanenze di magazzino, valutando eventuali accordi di restituzione con i fornitori.
  6. Archiviare fatture e documentazione di magazzino per eventuali controlli amministrativi o fiscali.

Una fase di transizione delicata

Il settore estetico e benessere dovrà affrontare una fase di transizione complessa, che richiede attenzione e pianificazione. Sarà fondamentale monitorare attentamente ingredienti e fornitori, per assicurare la piena conformità al nuovo regolamento europeo e tutelare al contempo clienti e imprese.

Il testo completo del Regolamento (UE) 2025/877, comprensivo dell’elenco aggiornato delle sostanze vietate con nome INCI e codice CAS, è disponibile in allegato per facilitare le verifiche da parte delle aziende.