Contributi investimenti MISE sui Trasporti: come e quando presentare la domanda

Contributi investimenti MISE sui Trasporti. Con il decreto, che potete leggere di seguito, si dispone in ordine alle modalità operative del DM MIT 12.5.2020 n. 203 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria.

L’avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:

a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’art. 3 del presente decreto;

b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto.

Sono previsti due distinti periodi di incentivazione:

– il primo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed

– il secondo dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021,

all’interno dei quali, fermo restando l’importo massimo complessivo ammissibile per gli investimenti per singola impresa, gli aspiranti ai benefici potranno presentare domanda di accesso all’incentivo.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO DIRIGENZIALE 7 agosto 2020

(G.U. n. 206 del 19.8.2020)

Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 20202021.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITÀ

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2019);

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022”;

 Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231 (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019) che, sulla base dell’art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell’autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d’intervento;

 Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d) del medesimo decreto interministeriale n. 231, che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti per ciascuna annualità del triennio 2019-2020-2021;

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 luglio 2020 al nr. 3106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 187 del 27 luglio 2020 recante modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto;

 Visto in particolare l’art. 4, comma 2 del suddetto decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione nonché le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria;

 Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato nel cui ambito sono inquadrati i contributi di cui al presente decreto;

 Visti, in particolare l’art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, e gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione europea;

Visto, inoltre, l’art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, altresì, l’allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria;

 Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonché all’intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;

 Visto l’art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

 Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;

 Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. “retrofit”);

 Visto l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

 Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

 Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;

 Considerato che il soggetto gestore della presente misura d’incentivazione è la società RAM logistica, infrastrutture, trasporti S.p.a. (d’ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l’altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Finalità

 1. Con il presente decreto si dispone in ordine alle modalità operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.

Art. 2

Modalità di funzionamento

1. L’avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:

a)

la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’art. 3 del presente decreto;

b)

la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto.

 2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021, all’interno dei quali, fermo restando l’importo massimo complessivo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’art. 1, comma 7 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare domanda di accesso all’incentivo.

 3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 .

 4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.225.624 di cui all’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, al netto delle spettanze previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’art. 1 comma 5 del già citato decreto ministeriale.

 5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all’art. 12 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarità non sanabili ne fornisce comunicazione all’amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell’impresa istante agli incentivi. In questo caso l’importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità delle risorse.

 6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di quattro “contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. L’entità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l’apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.

7. Con la piattaforma informatica di cui al comma 6 si provvede:

a)

all’accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall’importo ancora disponibile per tipologia di investimento;

b)

alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della “prenotazione” con possibilità di procedere con lo “scorrimento” della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.

 8. Ove il sistema informatico riveli l’esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell’eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest’ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell’ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

 9. Resta fermo che l’importo risultante dall’accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) è considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

Art. 3

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

 1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

 2. Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei due periodi di incentivazione secondo le modalità di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore all’indirizzo http: //www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione .

 3. All’interno del primo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10, 00 del 1° ottobre 2020 e entro e non oltre le ore 8, 00 del 16 novembre 2020 esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it .

 4. All’interno del secondo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10, 00 del 14 maggio 2021 e entro e non oltre le ore 8, 00 del 30 giugno 2021 esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it .

 5. Qualora ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, non potrà presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione. Qualora ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il secondo periodo di incentivazione, l’amministrazione potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.

 6. L’istanza dovrà essere inoltrata dall’indirizzo PEC dell’impresa, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

a)

modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo “pdf editabile” dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito, entro il 21 settembre 2020, sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http: //www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

Al suddetto indirizzo web sarà altresì possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello.

b)

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;

c)

eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;

d)

copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020 n. 203 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 203/2020.

 Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

 7. Il soggetto gestore, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. Per le domande pervenute nel primo periodo l’elenco verrà pubblicato entro la data del 1° dicembre 2020 mentre per le domande pervenute nel secondo periodo l’elenco verrà pubblicato entro la data del 15 luglio 2021.

 8. Per ogni periodo di incentivazione il link per l’accesso all’elenco delle domande pervenute, che costituirà l’ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi per l’anno 2020” e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell’impresa istante e della documentazione allegata che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

 9. All’interno di ogni periodo di incentivazione l’impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per più di una tipologia e può eventualmente annullare l’istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda che annulla espressamente l’istanza precedentemente inviata riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

Art. 4

Prova del perfezionamento dell’investimento

 1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione) e comma 4 (secondo periodo di incentivazione) hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 203/2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito descritte. La prova che l’investimento è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 203/2020 (9) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo. La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione sul sito del soggetto gestore RAM entro la data del 20 novembre 2020.

 2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16,00 del 30 aprile 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 11 del presente decreto, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web dell’amministrazione, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell’istanza.

 3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10, 00 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16, 00 del 15 dicembre 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 11 del presente decreto, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web dell’amministrazione, nella sezione dedicata all’autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti, e sul sito della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell’istanza.

 4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

 5. In ogni caso l’impresa che pur avendo presentato domanda di accesso all’incentivo non trasmetta, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 e l’amministrazione potrà tenerne conto anche nell’ambito di successive edizioni di incentivazione.

 6. Ove gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa.

 7. In ragione della sua peculiare natura ove l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’aspirante all’incentivo ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

 8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 12 maggio 2020, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”.

Art. 5

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica – art. 1, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203

 1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3, 5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di produrre:

a)

documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l’altro, che l’immatricolazione sia avvenuta, in Italia ed in data successiva all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203;

b)

attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203;

c)

nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 3, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, prova documentale dell’acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219.

 2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica), per ciascun periodo di incentivazione, l’aspirante all’incentivo dovrà produrre, oltre alla prova dell’avvenuta immatricolazione, l’attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti 12 maggio 2020, n. 203 rilasciata su carta intestata, nonché l’attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia a bordo del veicolo.

Art. 6

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11, 5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica – art. 1, comma 5, lettera b) numeri 1 e 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203

 1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11, 5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate conformi alla normativa anti inquinamento euro VI, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

a)

prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione;

b)

prova dell’avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l’indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.

 2. Ai fini dell’ammissione agli incentivi, la rottamazione e l’acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorità, avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il termine ultimo previsto per la presentazione della rendicontazione di ciascun periodo di incentivazione. Condizione di ammissibilità al contributo è costituita altresì dall’identità del soggetto che pone in essere l’operazione di acquisizione con quella di radiazione.

Art. 7

Acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3, 5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia – art. 1, comma 5, lettera b) n. 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203

 1. Relativamente all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all’art. 1, comma 5, lettera b) numero 2 del decreto del Ministro 12 maggio 2020, n. 203 (9), sono ammissibili ad incentivo i veicoli N1 N2 compresi tra 3, 5 ton e 7 tonnellate omologati con regolamento Light Duty (Euro 6d-TEMP- regolamento 715/2007 e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (Euro VI step D – Reg. 595/2009. Gli aspiranti agli incentivi in tali casi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l’onere di produrre:

b)

la prova dell’avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l’indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia;

c)

la prova dell’avvenuta radiazione per rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio giusta quanto previsto dal decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. Condizione di ammissibilità al contributo è costituita anche dall’identità del soggetto che pone in essere l’operazione di acquisizione e di radiazione.

Art. 8

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato – art. 1, comma 5, lettera c) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203

 1. Quanto all’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l’onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale di seguito specificata:

a)

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;

b)

attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;

c)

documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 con l’indicazione dei relativi costi sostenuti.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a)

dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b)

dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Art. 9

Acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere – art. 3, comma 5, lettera c) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203

 1. Circa l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente con unità alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l’onere di produrre:

a)

in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall’art. 3, comma 5 lett. b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 per le unità frigorifere/calorifere;

b)

documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.

c)

in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a)

dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b)

dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Art. 10

Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse – Art. 1, comma 5, lettera d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203

 1. Quanto all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di un rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l’onere di produrre a pena di inammissibilità la seguente documentazione:

a)

contratto, ovvero ordinativo d’acquisto di data posteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, da cui, fra l’altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

b)

documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;

c)

attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unità di trasporto intermodali (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

d)

Relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.

Art. 11

Delle maggiorazioni

 1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui all’art. 3, comma 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

 2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati per ciascun periodo di incentivazione dovranno trasmettere, all’atto della presentazione della rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

 3. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisca già requisito per ricevere l’incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.

Art. 12

Della rendicontazione e dell’attività istruttoria-Soggetto gestore

 1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 11 del presente decreto, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021 per il primo periodo di incentivazione ed entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione.

 2. Il soggetto gestore svolge le attività così come definite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo dell’accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all’implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all’art. 3 del presente decreto nonché al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attività istruttoria, all’aggiornamento dei “contatori” tramite la redazione dell’elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all’attività istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all’amministrazione. La Commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l’accoglimento delle istanze, dando comunicazione all’impresa del relativo provvedimento di ammissione.

 3. Con decreto direttoriale è nominata una Commissione per la validazione dell’istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

 4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l’impresa dovrà fornire gli elementi richiesti con le modalità che saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro detto termine, l’impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l’istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.

 5. Nel caso l’attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, ovvero l’insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l’amministrazione esclude senz’altro l’impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all’immediata riacquisizione dei relativi importi.

Art. 13

Cumulabilità degli aiuti

 1. Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

 2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 (“de minimis”) relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

 3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 14

Verifiche e controlli

 1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell’amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l’annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all’obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell’art. 1, comma 9 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.

 2. Al fine di garantire l’effettività di quanto previsto dall’art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 12 maggio 2020, n. 203 (9), l’amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all’inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

 3. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all’autotrasporto – contributi ed incentivi – e nel sito web della Società rete autostrade mediterranee ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

Il direttore generale: CINELLI