Contributi e finanziamenti agevolati per la crescita sostenibile
È stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto recante i termini, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi per il sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del «Green New Deal italiano».
Si tratta di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Rotativo (FRI) particolarmente interessanti per le imprese.
Non ci sono limitazioni per settore, ma per obiettivi del progetto che deve rientrare nell’ambito della transizione ecologica.
Di seguito CNA Veneto vi propone una sintesi della misura.
Soggetti beneficiari
Nell’ambito dei programmi ammissibili possono beneficiare delle agevolazioni:
- le imprese che producono beni o servizi e le imprese di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano le attività ausiliarie;
- i centri di ricerca.
I soggetti appena indicati possono presentare programmi anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila e fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante di valore non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). I programmi congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
Programmi ammissibili
Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di:
• decarbonizzazione dell’economia;
• economia circolare;
• riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
• rigenerazione urbana;
• turismo sostenibile;
• adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Le attività di industrializzazione:
- devono avere elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volte a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- devono includere investimenti in attivi materiali;
- possono essere ammesse distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni a valere sulla presente misura.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:
- essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a dodici mesi per quelle di industrializzazione;
- contribuire al perseguimento di uno o più obiettivi di cui al presente articolo.
Spese e costi ammissibili
Nel caso delle attività di industrializzazione, sono ammissibili i costi sostenuti dalle PMI, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi:
- all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali;
- all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unità produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni;
- all’acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Agevolazioni concedibili
A sostegno della realizzazione dei programmi possono essere concesse agevolazioni nella forma:
- del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento;
- del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili:
- pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione;
- pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro.
Scarica il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
Scarica il testo completo del decreto del MISE: Termini concessione contributi Fondo per la crescita sostenibile