Contraffazione ed evocazione di prodotti IGP e DOP, storica sentenza della Corte di Giustizia

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 154/2021 del 9 settembre 2021 stabilisce il divieto all’uso di nomi o grafiche che evocano in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dalle norme UE. Contraffazione, evocazione, imitazione saranno combattute facendo ricorso ai competenti organi preposti e saranno assunte specifiche iniziative in sede giudiziaria.

Sconfiggere la contraffazione è possibile solo con l’aiuto dei consumatori, in tal senso la sentenza: “Secondo la Corte, per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l’IGP. Detto nesso deve essere sufficientemente diretto e univoco. L’evocazione può quindi essere accertata solo mediante una valutazione globale del giudice nazionale che comprenda l’insieme degli elementi rilevanti della causa. Di conseguenza, la nozione di «evocazione», ai sensi del regolamento, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili. La Corte ha precisato che, nel valutare l’esistenza di una tale evocazione, si deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”.

Qui la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 154/2021 del 9 settembre 2021: https://curia.europa.eu

Con tale sentenza, che CNA Agroalimentare condivide appieno, viene ulteriormente rafforzato il sistema di tutela delle Indicazioni Geografiche per arginare quel fenomeno dell’Italian sounding che rappresenta un vero e proprio tumore, da estirpare per i legittimi interessi dei produttori certificati e per l’economia del territorio.

Ricordiamo a tal proposito che l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari sta utilizzando un approccio più rigido rispetto al passato nell’interpretazione del concetto di evocazione delle DOP e IGP. Si ritiene, oggi, evocativa di una DOP o IGP la semplice presenza sull’etichetta di un prodotto simile o comparabile di un’immagine o simbolo che richiami anche solo il territorio geografico di una denominazione tutelata.

L’utilizzo anche di segni grafici o simboli evocativi che richiamano il territorio geografico su un prodotto generico rischia di comportare una sanzione amministrativa tra i 2.000 € e i 13.000 € da parte di ICQRF. Può inoltre essere applicata l’ulteriore sanzione che prevede la pubblicazione sui quotidiani nazionali e la conseguente divulgazione del provvedimento che accerta la violazione.

L’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima“I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente”.

CNA consiglia di chiedere preventivamente autorizzazione all’uso di una denominazione DOP/IGP al relativo Consorzio di Tutela.