Come cambiano le procedure delle revisioni

Anche la revisione dei veicoli non può più essere fatta come ieri, le procedure sono cambiate. Così, dopo la ripresa delle attività legata alle autoscuole e ai relativi esami, le Motorizzazioni si organizzano anche per rimettere in moto le revisioni dei veicoli. Più precisamente da stamattina, 25 maggio, in base alle disposizioni dettate dalla Direzione generale della Motorizzazione tramite Circolare MOT prot. 14290 del 22 maggio 2020 le revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi presso le sedi UMT cambiano completamente procedura per evitare rischi di contagio.

Come si svolgeranno le prove

CNA segnala che innanzi tutto bisogna ricordare una serie di disposizioni, valide fino a 90 giorni dalla fine emergenza, che servono a migliorare i flussi di lavoro. Così per esempio sarà possibile spostare i veicoli da una seduta a un’altra fino al giorno precedente la revisione e senza alcun limite. Inoltre, se nello slot rimane una frazione temporale non sufficiente alla prenotazione di un veicolo, sarà consentito lo sforamento per un tempo massimo di 15 minuti. O ancora si potrà evitare di presentare l’elenco dei veicoli da sottoporre a revisione e si potranno integrare gli slot già aperti su richiesta di chi richiede le sedute.

Per il resto la problematica principale non è tanto il contenuto del controllo tecnico dei veicoli – che rimane sempre funzionale per verificare condizioni di sicurezza, silenziosità e il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti – quanto la tempistica degli interventi, anche perché risultano condizionate dal fatto che esiste un soggetto – l’Ispettore – chiamato necessariamente a certificare l’intervento. Ecco perché la motorizzazione ha pensato di prevedere un supporto operativo da fornire con personale ausiliario così da poter raggiungere uno standard di efficienza nello svolgimento dell’attività. In pratica si crea un team di lavoro coordinato e supervisionato dal responsabile del procedimento (Ispettore), dove il personale di supporto prepara e/o esegue materialmente alcuni controlli semplici o strumentali.

Il personale di supporto

Al personale di supporto costituito da un dipendente dell’amministrazione e già attualmente attivo, se ne affiancherebbe un altro a cui affidare l’esecuzione delle prove strumentali, la stampa e la sottoscrizione dei relativi referti da allegare al modello TT2100, sempre in presenza e con la supervisione dell’Ispettore. 

Al personale di supporto può essere affidata anche la verifica amministrativa dei documenti di circolazione, il cui esito dovrà essere riportato e sottoscritto per attestazione dallo stesso collaboratore.

I tempi per effettuare le procedure di revisione

Veicolo

Durata minima

  • autobus = 30 minuti;
  • autoveicoli >3,5 ton = 20 minuti;
  • rimorchi/semirimorchi >3,5 ton = 15 minuti;
  • autoveicoli >3,5 ton, rimorchi/semirimorchi >3,5 ton + ADR (DTT306) = 30 minuti.

Tali tempi sono riferiti all’operatività dell’ispettore senza alcuna forma di collaborazione.
L’apporto di personale ausiliario consente di ridurre i tempi con l’aggiunta di uno slot di durata pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo, per ogni unità di personale in ausilio. Di conseguenza, il nastro operativo assume un incremento di valore variabile che cambia in ragione della composizione del team di revisione secondo questi parametri.

Il modello TT2100 dovrà contenere:

a) i dati ricavati dal sistema informativo nazionale (dati proprietario, dati del veicolo, data e orario di prenotazione, eventuale autorizzazione alla circolazione);

b) i controlli da effettuare con la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, suddivisi per competenze;

c) l’esito della revisione (regolare, ripetere, sospeso) con l’indicazione puntuale delle eventuali irregolarità riscontrate.

Il modello dovrà essere integrato con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità che dovranno essere obbligatoriamente compilate dai soggetti interessati. Nel caso di trasporto di cose bisogna dichiarare l’iscrizione all’Albo/REN o licenza conto proprio.

Il proprietario/utilizzatore del veicolo dovrà dichiarare inoltre di:

  • aver sottoposto lo stesso a corretta manutenzione e di essere a conoscenza della responsabilità derivante da difetti di manutenzione, ai sensi dell’art. 2054 del cod civ e del comma 1 dell’art. 79 del CDS;
  • aver sottoposto il cronotachigrafo a manutenzione e/o taratura e che lo stesso risulta regolarmente funzionante;
  • aver verificato i dispositivi interni all’abitacolo del veicolo e gli stessi risultano regolarmente funzionanti;
  • dovrà inoltre indicare il valore letto dal contachilometri alla data della revisione.

Il legale rappresentante dell’officina dovrà dichiarare, invece, di aver sottoposto il veicolo alla corretta riparazione degli elementi oggetto di “ripetere” o “sospeso” dalla circolazione. Il nuovo modello, utilizzato per tutte le categorie di veicoli da sottoporre a revisione, dovrà essere compilato nelle varie parti, a seconda del caso che ricorre.