Cisternette, l’autotrasporto scrive al Mit
Introdurre una deroga strutturale dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori di carburante per uso privato (quelle che nel gergo vengono comunemente definite “cisternette”). Il tutto per alleggerire gli oneri fiscali per artigiani, piccole e medie imprese di autotrasporto, anche in ragione del perdurare della crisi pandemica. Con l’obiettivo di riconoscere al comparto delle aziende che non fanno parte di nessuna grande rete petrolifera ma che comunque forniscono carburante, il giusto ruolo nella filiera del trasporto merci. Questo in sintesi quanto Assopetroli-Assoenergia e le Organizzazioni sindacali delle imprese di autotrasporto (Assotir, CNA-FITA, Confartigianato Trasporti, FIAP, FAI-Conftrasporto, UNITAI) hanno chiesto in una nota inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.
Cisternette, una nota dolente (da anni) per l’autotrasporto.
Gli adempimenti stando a quanto indicato nella legge di riferimento dovrebbero partire dal 1° gennaio 2021 per tutti coloro che possiedono cisternette di gasolio da 5 fino a 10 metri cubi: nonostante le semplificazioni burocratiche confermate dall’Agenzia delle Dogane in merito dalla loro dichiarazione restano ancora numerosi dubbi. «A meno di 30 giorni dalla partenza di quest’ulteriore adempimento – dichiarano i firmatari della nota – mancano ancora linee guida uniformi sul territorio. Sebbene, infatti, abbiamo ricevuto negli scorsi giorni chiarimenti estremamente rassicuranti dall’Agenzia delle Dogane sulle semplificazioni che si stanno attuando relativamente al modello di comunicazione di attività da presentare al competente ufficio territoriale, non possiamo sottacere le forti criticità che permangono per l’ottenimento di autorizzazioni e certificati di competenza delle amministrazioni locali di quasi tutto il territorio nazionale, propedeutici alla comunicazione stessa».
A tal proposito, le Organizzazioni chiedono, in particolare, di circoscrivere il campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 25 comma 4 del TUA ai soli impianti e depositi per uso privato collegati a serbatoi interrati, escludendo i cosiddetti contenitori-distributori mobili o rimovibili, in un’ottica di semplificazione amministrativa e di snellimento delle procedure di controllo in capo agli enti preposti.