Cinema Teatro e Spettacoli dal Vivo: ecco le nuove linee guida per la ripresa
L’Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il cui testo è allegato alla presente) reca l’adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.
Nell’allegato dell’Ordinanza sono riportate le linee guida tra cui quelle per il settore del cinema e dello spettacolo dal vivo (vedi pag. 6 dell’allegata Gazzetta Ufficiale), inteso come spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli spettacoli in genere, anche viaggianti, all’aperto e al chiuso.
Ferme restando le misure previste queste specifiche attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure di carattere generale di seguito indicate:
- Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
- Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
- Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
- Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
- Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.