Chi continuerà a lavorare dopo il 25 Marzo

A seguito del DPCM del 22 marzo del 2020 la CNA del Veneto ha elaborato una scheda interpretativa (in aggiornamento) del decreto con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure di contenimento del COVID19, che trovate sotto ed allegata.

Per ogni mestiere nella seconda colonna sono indicate le attività consentite e quelle che invece, entro la mezzanotte del 25 marzo, dovranno essere sospese.

DOMANDE FREQUENTI

Abbiamo elaborato una serie di domande e risposte frequenti utili a chiarire ulteriori dubbi sul Decreto.

Fino a quando ho tempo per completare le attività necessarie alla sospensione?

Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.

Posso spostarmi per lavoro da un Comune all’altro?

Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.

Le attività edili sono soggette a sospensione?

Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).

Lavanderie e lavasecco sono soggette alla sospensione?

Le attività di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attivita connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.

Posso recarmi in azienda dopo il 25 marzo?

I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.

Cosa devo fare se non ho un codice Ateco?

Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge un’attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.

Qui sotto e allegato puoi trovare il modulo per le COMUNICAZIONI AL PREFETTO

E’ disponibile un nuovo modello di autocertificazione. Questo il link dove è possibile scaricarlo

Documenti Allegati: