Calendario 2022 dei giorni vietati alla circolazione dei “mezzi pesanti”

Calendario 2022 circolazione mezzi pesanti. Con la sua pubblicazione in GU n. 307 del 28 dicembre 2021 diventa ufficiale il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l’anno 2022. Il provvedimento non contiene rilevanti modifiche rispetto al calendario dello scorso anno; permane la possibilità – legata all’emergenza Covid-19 – per il ministero di emanare decreti dirigenziali (pubblicati sul proprio sito internet istituzionale) che possano sospendere il calendario annuale dei divieti – qualora dovesse rendersi necessario – per consentire l’approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI – DECRETO 10 dicembre 2021
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell’anno 2022 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. (21A07631)
(GU n.307 del 28-12-2021)

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

Visto l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive
modificazioni, di seguito codice della strada;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensita’ della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche’ dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del codice della
strada;
Considerato che, al fine di rendere piu’ agevole l’attuazione delle
suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al
trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle
autorita’ preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali
limitazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 con la quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con
deliberazioni del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, 7 ottobre
2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e, da ultimo con deliberazione
del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche»;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 ottobre 2021, recante «Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante:
“Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante ‘Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19′”»;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 ottobre 2021, recante «Adozione delle linee guida in
materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per
l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e
di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del
personale»;
Visti i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238, 14 gennaio
2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo 2021, n. 12, 23 marzo
2021, n. 100 e, 2 aprile 2021, n. 127 recanti la sospensione del
calendario dei divieti di circolazione di cui all’art. 2 del decreto
ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10, 17,
24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo, 2, 3,
4, 5, 6 11, 18 e 25 aprile 2021;
Preso atto della necessita’ di adottare il decreto recante le
direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 6 del codice della strada e dalle relative
disposizioni attuative;
Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica
potrebbe richiedere l’adozione di ulteriori provvedimenti di proroga
dello stato di emergenza oltre il termine del 31 dicembre 2021;
Considerato che la particolare situazione emergenziale in atto
potrebbe richiedere la sospensione dei divieti di circolazione dei
mezzi pesanti, disposti nel presente decreto, nel corso dell’anno
2022;
Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e
l’autotrasporto prot. n. 8326 del 7 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice
della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli
adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni
festivi e in altri giorni dell’anno 2022 particolarmente critici per
la circolazione stradale, indicati nell’art. 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all’art. 54 del
codice della strada, nonche’ alle macchine agricole di cui all’art.
57 del medesimo codice.
3. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica altresi’
ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di
eccezionalita’, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in
possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10, comma 6, del codice
della strada.
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a
condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel
giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche’ le
esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresi’ ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita’,
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del codice della strada.
6. Il calendario dei divieti di cui all’art. 2 si applica anche ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e’ la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalita’ di cui all’art. 12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di
massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.
Art. 2

Calendario dei divieti

1. E’ vietata la circolazione dei veicoli di cui all’art. 1, nei
giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2022 di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 3

Agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero

1. Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del
carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’art. 2 e’
posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente,
qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l’inizio
del divieto di cui all’art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre
dal termine del periodo di riposo.
3. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di
termine del divieto di cui all’art. 2 e’ anticipato di ore due.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, i veicoli
provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Citta’ del
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Art. 4

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del
carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’art. 2 e’
posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di
termine del divieto di cui all’art. 2 e’ anticipato di ore quattro.
3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche’ muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio
del divieto e’ posticipato di ore quattro.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale, purche’ muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui
all’art. 2 non si applica.
Art. 5

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche’
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio,
l’orario di inizio del divieto di cui all’art. 2 e’ posticipato di
ore quattro.
2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche’
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per
l’imbarco, il divieto di cui all’art. 2 non si applica.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle
difficolta’ connesse con le operazioni di traghettamento da e per la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche’ muniti di
idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del
viaggio, l’orario di inizio del divieto e’ posticipato di ore due e
l’orario di termine del divieto e’ anticipato di ore due.
Art. 6

Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale,
come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari – Bologna –
Catania – Cervignano (UD) – Jesi (AN) – Livorno – Marcianise (CE) –
Nola (NA) – Novara – Orte (VT) – Padova – Parma – Pescara – Prato –
Rivalta Scrivia (AL) – Torino – Vado Ligure (SV) – Venezia – Verona)
ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto
Arsizio (VA) – Brescia Scalo (BS) – Domodossola (VB) – Marzaglia (MO)
– Melzo (MI) – Milano smistamento – Mortara (PV) – Portogruaro (VE) –
Rovigo – Rubiera (RE) – Trento – Trieste – Voltri (GE)) che
trasportano merci o unita’ di carico dirette all’estero, purche’
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all’estero
delle merci o delle unita’ di carico, nonche’ della documentazione
relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalita’ ferroviaria,
l’orario di termine del divieto di cui all’art. 2 e’ anticipato di
ore quattro.
2. Il divieto di cui all’art. 2 non si applica per i veicoli
impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per
utilizzare le tratte marittime di cui all’art. 1 del decreto del
Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed
integrazioni, purche’ muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di
viaggio per l’imbarco.
3. Il divieto di cui all’art. 2 non si applica per i veicoli
diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che
trasportano merci destinate al trasporto aereo, purche’ muniti di
idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle
predette merci.
4. L’anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
veicoli che trasportano unita’ di carico vuote, container, cassa
mobile, semirimorchio, nonche’ ai complessi veicolari scarichi,
destinati all’estero tramite gli stessi interporti, porti ed
aeroporti, purche’ muniti di idonea documentazione, quale l’ordine di
spedizione, attestante la destinazione delle unita’ di carico.
5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa – come
definita dall’art. 1, comma 5 – superiore a 7,5 t, possono circolare
nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati
precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema
intermodale, purche’ muniti di idonea documentazione attestante
l’avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.
6. Il divieto di cui all’art. 2 non si applica per i veicoli
impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato
ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella
definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purche’
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la
provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per
l’imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su
strada e consentita ai sensi del presente comma non puo’ in nessun
caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione
ferroviaria di imbarco o di sbarco.
7. Il divieto di cui all’art. 2 non si applica altresi’ per i
veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e
destinazione all’interno dei confini nazionali, purche’ muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del
carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.
Art. 7

Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all’art. 2 non trova applicazione per i
veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:
a) Forze di polizia;
b) Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto;
c) Vigili del fuoco;
d) Protezione civile;
e) Croce rossa italiana;
f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.
2. Il divieto di cui all’art. 2 non trova, altresi’, applicazione
per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se
circolano scarichi:
a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia
elettrica;
b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di
trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso
dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla
nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana», nonche’ i
veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il
servizio di smaltimento rifiuti, purche’ muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al
Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo
economico o alle Poste italiane S.p.a., purche’ contrassegnati con
l’emblema PT o con l’emblema Poste italiane, nonche’ quelli di
supporto, purche’ muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera,
nonche’ quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai
servizi postali;
e) servizi radiotelevisivi;
f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla
gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti
proprietari e/o gestori di strade;
g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze
collettive urgenti, purche’ muniti di idonea documentazione
comprovante la necessita’.
3. Il divieto di cui all’art. 2 non trova, altresi’, applicazione
per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti
particolari categorie, anche se circolano scarichi:
a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,
esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da
allevamento o di materie prime per la loro produzione;
e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia
privato;
f) macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del codice della
strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’art. 104 del
medesimo codice, fermi restando la necessita’ dell’autorizzazione di
cui al comma 8 del citato art. 104, nonche’ il divieto di
circolazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del codice della
strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’art. 2
del medesimo codice.
4. Il divieto di cui all’art. 2 non trova altresi’ applicazione nei
seguenti casi particolari:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di
revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche’ il veicolo sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu’ breve
tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessita’,
richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori
dal centro abitato in cui ha sede l’impresa;
c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle
sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli
stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato,
nonche’ per il rientro alla residenza o domicilio del conducente,
purche’ tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e
non percorrano tratti autostradali.
5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 8

Tipologie delle merci il cui trasporto non e’ assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all’art. 2 non trova applicazione per i
veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di
merci, anche se circolano scarichi:
a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi
indispensabili alle attivita’ della marina mercantile;
c) giornali, quotidiani e periodici;
d) prodotti per uso medico;
e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati
in regime ATP;
f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in
regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita:
1) frutta fresca;
2) ortaggi;
3) fiori recisi;
4) semi vitali non ancora germogliati;
5) uova da cova, con specifica attestazione all’interno del
documento di trasporto;
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
h) prodotti per fronteggiare l’attuale emergenza da Coronavirus
(COVID-19), tra i quali:
1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo
esemplificativo, mascherine, dispositivi medici, camici, guanti
monouso, visiere e tute protettive;
2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a
titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
3) prodotti per l’igiene di superfici, ambienti interni ed
abbigliamento, quali, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ai
trattamenti di sanificazione, disinfezione, igienizzazione e
sterilizzazione.
2. Il divieto di cui all’art. 2 non trova applicazione per i
veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche
se circolano scarichi, purche’ muniti di idonea documentazione
attestante la necessita’ del carico o scarico anche nei periodi di
vigenza del divieto:
a) pulcini destinati all’allevamento;
b) animali vivi destinati alla macellazione;
c) animali vivi provenienti dall’estero;
d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche
autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.
3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e),
f) e g), nonche’ le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c)
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 9

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata
necessita’ e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi
contenute, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, a seguito
di istanze presentate ai sensi dell’art. 10 e in base alle procedure
contenute nell’art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui
all’art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:
a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui
all’art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che
tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente
documentate, temporalmente e spazialmente limitate e
quantitativamente definite;
b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento
con veicoli diversi da quelli di cui all’art. 7, comma 3, lettera d),
al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione
che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari
debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e
quantitativamente definite;
c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da
cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale,
destinati a specifiche attivita’ e lavorazioni che, per le loro
particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate,
richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in
continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
d) trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora
i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di
distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di
tali prodotti;
e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di
fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea
documentazione attestante la necessita’ della circolazione nei
periodi di vigenza del divieto;
f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di
spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia
presentata idonea documentazione attestante la necessita’ della
circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in
condizioni di eccezionalita’, di cui all’art. 10 del codice della
strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli
il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo
di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
h) circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente
per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti,
siti in prossimita’ della frontiera;
i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessita’ e
urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze
particolari e specifiche.
2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera
«a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 10

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 9, i soggetti
interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data
prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in
deroga al divieto di cui all’art. 2, di norma alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo – della provincia di partenza,
indicando i seguenti elementi:
a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve
risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:
1) per i prodotti agricoli, di cui all’art. 9, comma 1, lettera
a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
2) per le merci destinate all’alimentazione degli animali da
allevamento, di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), il periodo
necessario a risolvere la criticita’ dell’approvvigionamento;
3) per i cantieri edili, di cui all’art. 9, comma 1, lettera
c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;
4) per i prodotti dell’industria a ciclo continuo, di cui
all’art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione e’
prevista ininterrottamente;
5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui
all’art. 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si
intende partecipare;
6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e
manifestazioni sportive, di cui all’art. 9, comma 1, lettera f), il
programma degli eventi cui si intende partecipare;
7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di
eccezionalita’, di cui all’art. 9, comma 1, lettera g), la data
precisa in cui e’ prevista l’effettuazione del trasporto;
8) per i veicoli provenienti dall’estero di cui all’art. 9,
comma 1, lettera h), la data precisa in cui e’ prevista
l’effettuazione del trasporto;
9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui
all’art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui e’ prevista
l’effettuazione del trasporto;
b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione;
c) le localita’ di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui
si intende transitare, che devono essere specificati e comunque
limitati;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle
previste nell’art. 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le
motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, puo’
essere presentata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
– nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il
trasporto.
3. Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta puo’ essere
presentata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della
provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da
un’agenzia di servizi a cio’ delegata dagli interessati; in tali
casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve
tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di
urgenza e indifferibilita’ del trasporto, anche della distanza della
localita’ di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei
servizi presso le localita’ di confine.
Art. 11

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – che ha
ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga
al divieto di cui all’art. 2, sentite, ove necessario, le altre
Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in
deroga, valutate le necessita’ e le urgenze prospettate in relazione
alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce
l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:
a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza di
circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute
nell’art. 9, in funzione delle specificita’ dei luoghi, del contesto,
delle condizioni meteorologiche e climatiche;
b) sussistenza di condizioni di particolare criticita’ derivanti
dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia,
ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di
traghettamento;
c) verifica dell’indifferibilita’ del trasporto nei giorni di non
vigenza del divieto;
d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di
soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori
di strade;
e) verifica della compatibilita’ del trasporto in deroga con le
caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le
condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo – nel cui territorio di competenza
ha sede l’impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui
territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo
benestare.
3. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, al termine
dell’istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per
la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre
alle circostanziate motivazioni, e’ indicato:
a) l’arco temporale di validita’, che deve risultare strettamente
limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo’ comprendere
eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati
alla circolazione;
c) le localita’ di partenza e di arrivo, nonche’ i percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza
della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale
ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade
o le aree in cui non e’ comunque consentita la circolazione in
deroga;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il
trasporto dei quali e’ consentita la circolazione in deroga;
e) l’eventuale specifica che i veicoli possono circolare
scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del
trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata
lavorativa;
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in
deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa
in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
4. Per le autorizzazioni di cui all’art. 9, comma 1, lettera d),
nel caso in cui siano comprovate la continuita’ dell’esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu’ viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e’
ammessa la facolta’, da parte della Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu’ di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
5. Le Prefetture – Uffici territoriali del Governo – nel cui
territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla
circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i
veicoli di cui all’art. 9, comma 1, lettera h).
Art. 12

Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7,
individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci
pericolose ADR, e’ vietato per qualunque quantita’ di merce
trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del
veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell’allegato A,
anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00
alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al
4 settembre 2022.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci
pericolose e’ consentito nei seguenti casi:
a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita’ di servizio,
ferma restando la necessita’ che per ogni trasporto deve essere data
informazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – nel
cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in
territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di
seguito elencati, anche se circolano scarichi:
1) militari e delle Forze di polizia;
2) militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da
queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza
militare in base ad accordi internazionali, purche’ muniti di
apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare
competente;
3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del
documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2
settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio
1978, rilasciato dal comando militare competente;
b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al
regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita’ con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose
appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di
interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita’ con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose
appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in
ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di
tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita’ con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci
pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non
superiore a 7,5 t e’ consentito limitatamente ai seguenti casi:
a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione
parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni
dell’Allegato A dell’accordo ADR:
1) 1.1.3.1
2) 1.1.3.2
3) 1.1.3.3
4) 1.1.3.6
5) 1.7.1.4
b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni
speciali di cui al capitolo 3.3 dell’allegato A dell’accordo ADR;
c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita’ limitate
in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell’allegato A
dell’accordo ADR;
d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita’ esenti in
base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell’allegato A
dell’accordo ADR.
4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3,
lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al
comma 1, ma si applica il divieto di cui all’art. 2.
5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi e’ disciplinato
dall’art. 7, comma 3, lettera e).
Art. 13

Efficacia connessa all’emergenza COVID-19

1. Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla
situazione epidemiologica da COVID-19 determini ripercussioni anche
sull’autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di
prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonche’
degli ulteriori beni di prima necessita’, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, con uno o piu’
specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet
istituzionale, puo’ disporre la sospensione temporanea
dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 14

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le Prefetture – Uffici territoriali del Governo – attuano, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive
contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche’ ad ogni
altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture –
Uffici territoriali del Governo – comunicano, con cadenza semestrale,
al Ministero dell’interno ed al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili, i provvedimenti adottati ai sensi
dell’art. 11.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo
d’intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28
novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibili con apposito decreto dirigenziale puo’ apportare
modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di
sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento
di competitivita’ dell’autotrasporto.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 3139
(vedasi l’Allegato che completa il Decreto)