Buono viaggio, decreto rilancio: chi ha diritto al contributo per taxi o gli NCC?

Buono viaggio, nella legge di conversione del decreto Rilancio, che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato il 16 luglio 2020, è previsto un contributo per le spese relative all’utilizzo dei taxi o altri mezzi a noleggio con conducente, al posto dei trasporti pubblici. I destinatari dell’agevolazione contenuta nell’articolo 200-bis sono le persone con impedimenti fisici, con mobilità ridotta o con patologie.

Tali soggetti hanno diritto al bonus viaggio, anche accompagnati, se sono residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o di provincia. L’importo del buono copre il 50% della spesa sostenuta ma non può superare la somma di 20 per ogni viaggio. Il contributo può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Buono viaggio, Dl Rilancio: chi ha diritto al contributo per taxi?

Il buono viaggio è stato introdotto nella legge di conversione del decreto Rilancio, che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato il 16 luglio 2020. L’articolo 200-bis stabilisce un contributo per le spese relative all’utilizzo dei taxi o altri mezzi a noleggio con conducente, al posto dei trasporti pubblici. I soggetti che hanno diritto all’agevolazione sono le persone con impedimenti fisici, con mobilità ridotta o con patologie.

La somma spetta anche con eventuali accompagnatori, purché i destinatari della misura siano residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o di provincia. Il buono ha un importo del 50% della spesa sostenuta per il viaggio ma non può superare la quota di 20 euro per ogni spostamento. Il bonus può essere utilizzato per viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 15 luglio 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno.

Lo scopo della misura è quello di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea, attraverso il servizio di taxi o noleggio con conducente. L’intervento intende permettere un’efficace distribuzione degli utenti, viste le misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. I buoni viaggio non sono cedibili, non concorrono al reddito imponibile del beneficiario e non incidono sul valore dell’ISEE.

Buono viaggio, i fondi messi a disposizione del Dl Rilancio

Il fondo messo a disposizione dal decreto Rilancio per il buono viaggio ammonta a 5 milioni di euro per il 2020 e sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse.

Nel comma 2 dell’articolo 200-bis vengono indicati i criteri per la ripartizione:

  • l’80% del totale, ovvero 4 milioni di euro, è distribuito in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
  • il rimanente 20%, ossia 1 milione di euro, è suddiviso in parti uguali tra tutti i comuni interessati.

I comuni dovranno provvedere all’assegnazione delle risorse. Nell’individuazione dei destinatari deve essere data priorità ai nuclei familiari più colpiti dagli effetti economici dell’emergenza. Tra i soggetti in stato di bisogno devono essere privilegiati quelli che non sono assegnatari di misure di sostegno pubblico. Le risorse economiche messe a disposizione dal decreto Rilancio saranno trasferite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto deve essere emanato entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione