Brexit, cosa cambia per le imprese dal 1° gennaio

Cosa cambia per le imprese che esportano nel Regno Unito dal 1° gennaio 2021? Dal 1° gennaio, a prescindere dall’accordo appena siglato, il Regno Unito non farà più parte del mercato unico e lascerà l’unione doganale dell’UE insieme a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

L’accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale. Esso prevede l’assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra i due Paesi.

Cosa cambia per le imprese dal 1° gennaio

Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole dell’origine delle merci e ne assumono i requisiti richiesti. Per facilitare la conformità, l’accordo consente alle imprese di autocertificare l’origine delle merci e prevede il cumulo completo, il che significa che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione è avvenuta nel Regno Unito o in Unione Europea.

Come ci si aspettava, è stato accordato il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO, esportatore autorizzato. L’accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come il vino, i prodotti organici, l’automotive, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici. Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell’UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell’UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

Resta fermo che le procedure doganali saranno espletate così come anticipato negli ultimi mesi, sebbene con i vantaggi derivanti dalla stipula dell’accordo. È altresì immutata la qualificazione tecnica dell’operazione di scambio che integra un’attività di esportazione verso Paese Terzo.

Brexit in pillole per gli esportatori italiani

01. CODICE EORI 

02. REGIME DOGANALE

03. CONTROLLI DOGANALI IN TRE FASI

04. MERCI SOGGETTE A CONTROLLI SANITARI E FITOSANITARI:

– Prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

– Disposizioni aggiuntive per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi

05. CITES – (Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione)

06. Linee guida – marchio UKCA 

07. Linee guida – VINO 

08. PIANTE E PRODOTTI VEGETALI

09. IL NUOVO REGIME TARIFFARIO – THE UK GLOBAL TARIFF (UKGT)

                    a) UKGT Agroalimentare

                    b) UKGT Beni Strumentali

                    c) UKGT Beni di Consumo

 I tascabili Brexit 

a) IVA (VAT) – Scambi di merce da EU a UK

c) Lavoro spostamenti immigrazione post-Brexit

d) Brexit e contratti commerciali

Flash news

– Prodotti Compositi 

– Prodotti Biologici 

– Cambia l’etichetta energetica

– Certificati sanitari

Agenzia delle dogane

– ADM: Procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali [466464 del 18/12/2020] – Circolare n. 49 – Procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali – Facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit

Per maggiori informazioni il link al sito: https://www.adm.gov.it/portale/faq1