“Bonus Patente”, ritardi sull’uscita del provvedimento

Parere sullo schema di decreto relativo al riconoscimento di un contributo ai sensi dell’art. 1, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (c.d. buono patente autotrasporto).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

Visto il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”, ai sensi del quale è previsto, in particolare, che:
– “è istituito un fondo, denominato ‘Programma patenti giovani autisti per l’autotrasportò, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato ‘buono patente autotrasportò, pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci” (art. 1, comma 5-bis);
– “con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.” (art. 1, comma 5-ter);

Visto l’art. 43, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale “al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L’oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni”;

Vista la richiesta di parere del 4 maggio 2022, successivamente integrata con nota del 17 maggio 2022, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto a definire i termini e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo previsto dall’art. 1, commi 5-bis e 5-ter del citato decreto legge 10 settembre 2021, n. 121;

Rilevato che lo schema di decreto in esame disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del “buono patente autotrasporto” (nel prosieguo, “Buono”), di cui al “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” (nel prosieguo, “Programma”), volto a erogare benefici volti a coprire, in tutto o in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci, prevede, a tal riguardo che:

– il Programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata “Buono patenti” accessibile, previa autenticazione direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (art. 2);
– ferma restando la necessità di possedere ogni altro requisito previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), possono beneficiare del Programma i cittadini italiani ed europei di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni (art. 3);
per accedere al Buono, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. L’identità del richiedente è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso SPID, CIE o CNS. All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui al citato art. 3. Successivamente il Ministero, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il Buono, disponibile nell’area riservata dedicata a ciascun beneficiario (art. 5);

– le autoscuole si accreditano sulla piattaforma informatica di cui all’art. 2 indicando, tra l’altro, partita I.V.A., codice ATECO e denominazione, e sono inserite in un apposito elenco consultabile, attraverso la piattaforma, dai beneficiari; in caso di usi del Buono difformi da quanto previsto dal decreto, il gestore della piattaforma (Sogei S.p.A.) procede in via autonoma alla cancellazione dall’elenco delle predette autoscuole (art. 6);

– le autoscuole provvedono all’attivazione del Buono in un’area apposita dell’applicazione web e caricano, sulla predetta applicazione, le informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario, emettendo una fattura elettronica di importo pari al Buono attivato, secondo le linee guida pubblicate sull’applicazione stessa (art. 7);
– il titolare del trattamento è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si avvale, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, sulla base di apposte convenzioni, di SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. (“Sogei”) per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web e per le attività di monitoraggio degli oneri derivanti dal Programma, nonché di CONSAP – Concessionaria servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (“Consap”), per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione (art. 8);

– al fine di effettuare i necessari controlli, Sogei invia al Ministero la reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati e a Consap la reportistica per la rendicontazione delle richieste di liquidazione presentate sulla piattaforma (art. 9);
– nelle convenzioni con Sogei e Consap sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza, con riferimento ai rischi per i dati personali, derivanti dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale; in ultimo, è previsto che i dati siano trattati esclusivamente per la realizzazione dei compiti attinenti alla realizzazione del contributo e ai successivi controlli, per il tempo strettamente necessario all’attuazione del decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi (art. 10);

Rilevato che la versione dello schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso di interlocuzioni informali, volte, in particolare, a precisare il ruolo assunto dal Ministero e da Sogei nell’ambito dei trattamenti effettuati per la cancellazione delle autoscuole dall’elenco dei soggetti accreditati, in caso di usi non consentiti del Buono, nel rispetto dell’art. 28 del Regolamento;

Considerato che, come si evince dalle premesse dello schema di decreto, il Ministero intende applicare alla piattaforma in esame le misure tecniche ed organizzative utilizzate per l’applicazione web denominata “Bonus dispositivi antiabbandono”, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39 (su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 2 del 15 gennaio 2020, doc. web n. 9264222), nonché per quella relativa al riconoscimento del contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 706, della legge n. 178/2020 (c.d. “Bonus veicoli sicuri”, su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il provvedimento n. 274 del 22 luglio 2021, doc. web n. 9689706);

Ritenuto, alla luce di quanto osservato, che lo schema di decreto in esame non presenti criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “riconoscimento di un contributo ai sensi dell’art. 1, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156”.
Roma, 26 maggio 2022
Il Presidente STANZIONE – Il Relatore STANZIONE – Il Vice Segretario generale FILIPPI