Bonus chef professionisti

Bonus chef. Il Decreto del 1° luglio del Ministero dello Sviluppo Economico “Modalità e criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta a favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista” è stato pubblicato in Gazzetta.

Il Decreto Milleproroghe, tra le altre, aveva previsto la proroga della agevolazione Bonus Chef al 31 dicembre 2022. Inoltre, si sposta l’agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il bonus chef

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi.

In particolare si stabilisce un credito di imposta per:

  • l’acquisto di beni strumentali durevoli,
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,

strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, nella misura del 40% del costo delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (poi prorogata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022).

L’agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti

  • sia come lavoratori dipendenti,
  • sia come lavoratori autonomi con partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti).

Spese ammissibili

Relativamente alle spese ammissibili al credito d’imposta, si precisa che il credito spetta per le spese sostenute:

  1. per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per:
    1. la conservazione,
    2. la lavorazione,
    3. la trasformazione
    4. e la cottura dei prodotti alimentari,
  2. per l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione,
  3. per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L’agevolazione è concessa sotto forma di  credito di  imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 3, ai sensi  del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili di cui all’art. 7, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di euro 6.000,00.

Come richiederlo

Per fruire dell’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentano al Ministero, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
Nell’istanza i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dell’agevolazione e riportano l’elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento, nonché di quella comprovante il requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), ossia essere alle  dipendenze,  con  regolare contratto  di  lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di  cuoco  professionista  svolta presso  i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021.

Con successivo provvedimento  del  direttore  generale  per  gli incentivi alle imprese sono stabiliti le modalità i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza.

Con lo stesso provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione  ed è  precisata  l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.

Come si utilizza

Il bonus chef:

  • è utilizzabile in compensazione mediante F24;
  • è escluso da IRPEF e IRAP;
  • non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.

Il credito in questione può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.