Autotrasporto: indennità di trasferte e straordinario

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che un’annotazione tramite soltanto la lettera «P» (presenza) può essere eseguita nel quotidiano, ma poi entro quattro mesi va dettagliata per consentire i controlli e per tutelare i lavoratori. Il tempo di lavoro per gli autisti si dovrebbe fermare a 47 ore. Ma in base alle normative comunitarie può salire, applicando il CCNL, anche fino a 58 ore -in casi particolari fino a 61: trattasi della cosiddetta “discontinuità”- salvo considerare tale maggiorazione come uno straordinario da convalidare sulla base di un accordo sindacale aziendale e/o regionale (come avviene in Veneto per le Imprese versanti Ebav e Sprav). Ma tale forfettizzazione degli straordinari, così come quella delle trasferte, può essere registrata sul Libro Unico del Lavoro (LUL) con la semplice apposizione della lettera ‘P’ (presenza)? Interpellato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 337 del 24 febbraio 2021, ha chiarito che tale pratica non è corretta, in quanto l’obbligo di registrazione delle prestazioni orarie dei conducenti può essere indicata giornalmente attraverso l’inserimento della lettera “P” sul LUL (Libro Unico del Lavoro), ma tale indicazione non soddisfa gli obblighi più generali. In pratica si può fare, ma poi le questioni vanno dettagliate entro e non oltre il termine di quattro mesi, così da rendere possibile un eventuale controllo da parte degli organi preposti. L’INL ricorda al riguardo che in effetti, tramite interpello n. 63/2009, è stato consentito di rendere le registrazioni sul LUL più flessibile rispetto alle normali trascrizioni, nel senso di provvedervi in un momento successivo rispetto al mese di competenza. Ma in ogni caso l’inserimento delle ore effettivamente lavorate va fatto entro quattro mesi, conservando la documentazione dell’orario di lavoro tramite dischi tachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali. In pratica, rispetto al quotidiano può essere giustificata, ma poi una registrazione poco oculata limiterebbe l’attività ispettiva o la renderebbe più complicata e, di conseguenza, diventerebbe pregiudizievole del diritto dei lavoratori di conoscere l’esatta determinazione della prestazione lavorativa. Ulteriore argomento riportato dall’INL deriva dal fatto che, in caso contrario, si creerebbe un disallineamento tra i termini di conservazione dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi (che dura un anno) e quelli per le scritturazioni del LUL (che dura cinque anni), che finirebbero per impedire l’automatica traduzione della lettera “P” in ore di prestazione lavorativa. Trascorsi i dodici mesi utili a conservazione dei dati tachigrafici le prestazioni che difettassero di una scrittura puntuale non sarebbero cioè più tracciabili.