Autotrasporto con cisterne, gli adempimenti in vigore dal 1° Ottobre 2020

Autotrasporto con cisterne, gli adempimenti in vigore dal 1° Ottobre 2020. Dal primo ottobre entreranno in vigore alcuni adempimenti di interesse anche per le imprese che trasportano determinate tipologie di prodotti soggetti ad accisa (in particolare benzina e gasolio usato come carburante), e di quelle che trasportano alcuni oli lubrificanti.

Gli adempimenti dell’autotrasporto con cisterne

Ecco l’elenco degli adempimenti:

L’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per emissione e compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (e-DAS), le cui modalità di attuazione sono state definite dalla stessa Agenzia con determinazione direttoriale del 10 maggio u.s. A tale proposito, l’Agenzia ha emanato la circolare n. 34 del 19/09 u.s, dove ha ricordato che dal 1 ottobre p.v., ogni singola movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, dovrà essere effettuata esclusivamente con la scorta dell’e-DAS, contenente i dati obbligatori prescritti sempre nella già richiamata determinazione direttoriale del 10 maggio u.s, e quindi:

  • codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
  • numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale;
  • partita IVA del primo vettore e la denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;
  • denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
  • durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
  • peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, e peso netto della spedizione. Nella fase di prima applicazione, in casi problematiche di ordine tecnico del sistema elettronico dello speditore che impediscano l’emissione dell’e-DAS, l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzarlo, per un periodo non superiore a 60 gg, ad emettere l’e-DAS cartaceo con, tuttavia, gli elementi obbligatori sopra indicati. Inoltre, gli esercenti che non adeguassero i loro sistemi all’e-DAS entro il 30 settembre p.v., non possono utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni di benzina e gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

Risposte alle domande più frequenti

In vista del nuovo obbligo, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato una serie di FAQ raccolte in un documento sul proprio sito.
Particolarmente interessanti risultano alcuni quesiti che coinvolgono più direttamente il trasportatore, tra i quali si riportano i seguenti:

In cosa consiste il colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore? Il colloquio telematico dell’incaricato del trasporto con il sistema elettronico dello speditore consiste in uno scambio di messaggi relativi a “cambio di destinazione” o “rientro della partita intera o in parte di prodotto” che può essere effettuato tramite l’applicazione web responsive disponibile sul portale dell’Agenzia oppure di propri applicativi interoperabili con il sistema dell’Agenzia. L’applicazione consente al trasportatore, previa autenticazione ed indicazione del Codice di Riferimento standard dell’e-DAS di inserire elettronicamente le annotazioni sull’eDAS, sostituendo quelle manuali in origine previste sul DAS cartaceo dal D.M. n. 210/96.

In attesa che venga definita la procedura per la comunicazione telematica tra incaricato del trasporto e speditore, questi ultimi possono continuare ad operare secondo le modalità oggi previste con il DAS cartaceo, potendo altresì apporre le varie annotazioni sulla copia stampata dell’e-DAS? Dal 1° ottobre 2020, data di decorrenza dell’obbligo di utilizzo dell’eDAS, sarà disponibile l’applicazione web di cui alla domanda 13 tramite la quale l’incaricato del trasporto può effettuare, laddove necessario, le annotazioni sull’e-DAS. Si evidenzia che il predetto colloquio può essere garantito anche con applicativi propri. Le annotazioni sull’e-DAS possono essere effettuate esclusivamente tramite il predetto canale elettronico. Eventuali annotazioni manuali apposte sulla copia stampata dell’e-DAS non hanno alcuna valenza giuridica.

In merito ai dati del “primo vettore”, nel caso in cui il proprietario della merce (soggetto A) subappalti il contratto ad un secondo vettore (soggetto B) quale dei due ricopre il ruolo di “primo vettore”. La determinazione prescrive l’indicazione da parte dello speditore, nell’e-DAS, della partita IVA del primo vettore. Nel caso rappresentato il ruolo di primo vettore è rivestito dalla ditta che assume effettivamente il servizio di trasporto e ne risulta responsabile al momento di inizio della circolazione dei prodotti.

Tracciabilità degli oli lubrificanti

Dal prossimo primo ottobre entra in vigore il nuovo sistema previsto dal decreto MEF del 22/04/2020 per tracciare la circolazione nel territorio italiano di alcuni oli lubrificanti di provenienza comunitaria, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale oppure in transito sul territorio per essere immessi in consumo altrove.
In particolare, la movimentazione di questi prodotti sarà consentita, di regola, solo a seguito dell’emissione di un “Codice amministrativo di riscontro” (CAR) da parte del sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane, che vi procederà mediante l’applicativo LUB. La richiesta del codice compete al soggetto che effettua la prima immissione in consumo, mentre in caso di semplice transito verso altro Stato della U.E spetterà all’originale mittente estero.
La procedura per ottenere il CAR deve essere completata non prima delle 48 ore precedenti all’introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e, comunque, almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa, e si riferisce ad una singola operazione di trasferimento di prodotti lubrificanti effettuata con un singolo veicolo, munito di un eventuale rimorchio.
I prodotti lubrificanti interessati dalla nuova procedura, sono:

  • NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 (Oli per motore, per compressori o per turbine; Oli idraulici; Oli bianchi; paraffina liquida; Oli per cambi; Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva; Oli per isolamenti elettrici; altri oli lubrificanti ed altri;
  • NC 3403 (alcune preparazioni lubrificanti).

Gli operatori che intendono portare i suddetti prodotti nel territorio italiano sono tenuti a registrarsi preventivamente sul sito web di ADM che, una volta concluse le necessarie verifiche, rilascerà un identificativo univoco per l’operatore.
Il codice CAR ha una validità di 48 ore decorrenti dall’ora prevista per l’introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale; esso deve accompagnare i prodotti lubrificanti dal luogo di introduzione in Italia fino allo stabilimento dell’operatore nazionale che riceve tali prodotti, oppure all’Ufficio doganale di esportazione o di uscita dal territorio italiano nei casi di semplice transito in Italia.
A tal fine, l’art.4.4 del dm prescrive che la circolazione in Italia del veicolo che trasporta detti prodotti, avvenga con la scorta di un documento cartaceo rilasciato insieme al CAR, completo degli elementi inseriti dal mittente all’atto della richiesta di questo codice; in alternativa, detto documento deve essere visualizzabile in formato elettronico, da esibire su richiesta degli organi di controllo.