Agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante nel settore del trasporto

L’agenzia delle Dogane ha diffuso una nota di chiarimento in merito all’Agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante nel settore del trasporto. “Estensione transitoria alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, aventi classi di emissione euro VI, limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2023“.

L’informativa richiamando l’art. 2 della legge n. 218/2003 stabilisce che fruiscono della misura agevolativa per i consumi di gasolio gli autobus equipaggiati con più di nove posti compreso quello dell’autista (comma 3) che si trovano nella disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio) di imprese professionali in possesso del titolo prescritto per l’esercizio dell’attività (comma 1).

L’informativa precisa che non sono ammessi al beneficio fiscale i consumi di gasolio impiegati, nell’ambito dell’attività di trasporto turistico da autobus di categoria euro 5 o inferiore e da veicoli di categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

Il rimborso dell’imposta è di €214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Il rimborso strutturato per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto, è azionato su presentazione, da parte dell’esercente avente titolo, di apposita dichiarazione all’Ufficio delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre (in prima applicazione, per il trimestre di consumo 1° aprile – 30 giugno 2023, entro il 31 luglio 2023).

In allegato l’informatica dell’ADM.