Trasporto merci pericolose: deroghe temporali anche per patenti e certificati
Il MIMS (ex Ministero dei Trasporti) ha sottoscritto accordi multilaterali in tema di trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose su strada (ADR), promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi. Gli accordi sono stati presi al fine di fronteggiare le problematiche connesse con la pandemia da COVID-19 nel settore dei trasporti.
Gli accordi sottoscritti dall’Italia:
Deroga per i certificati di formazione professionale.
L’accordo M333 (certificati di formazione dei conducenti) stabilisce che tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR) la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 restano validi fino al 30 settembre 2021. Tali certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce la prova di partecipazione ad un corso di aggiornamento e ha superato un esame entro il 1° ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare.
Deroga per i certificati del consulente per la sicurezza.
L’M334 (certificati per il consulente della sicurezza) dispone che tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021.
La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria se i titolari hanno superato un esame prima del 1° ottobre 2021.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR sono vigenti e devono dunque essere applicate.